COMUNICATO STAMPA
Multe: inesistenza del verbale in assenza di prova della sottoscrizione autentica sull’originale da parte di colui che lo ha redatto.
Il componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, segnala una sentenza del Giudice di Pace di Lecce.
E’ ormai giurisprudenza consolidata secondo cui sull’ente che adotta la sanzione per violazione alle norme del Codice della Strada incombe comunque l’onere di provare la legittimità del suo operato in caso di opposizione da parte del cittadino multato, come da anni ribadisce il sottoscritto componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA.
Nel caso preso in esame a seguito di un ricorso avverso un’ordinanza - ingiunzione prefettizia che si riferiva al rigetto di un’opposizione a verbale elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Lecce, quest’ultimo, quale autorità delegata dal Prefetto nel resistere in giudizio, aveva depositato quale originale del verbale notificato mediante copia meccanografica, altra ed identica copia meccanografica dello stesso che presentava firme riproduttive mediante scanner del dirigente comandante della Polizia locale e del responsabile del procedimento che ne attestava la conformità all’originale e la notifica.
Secondo il Giudice di Pace di Lecce avv. Silvano Trane con la sentenza n° 6692/2009 del 15/12/2009, che si rifà ad altri precedenti giurisprudenziali in materia, trattasi quest’ultimo di atto (ndr il verbale) che in assenza di sottoscrizione autentica da parte di colui il quale lo ha redatto non può ritenersi venuto mai in esistenza.
Per queste ragioni, il Gdp di Lecce ha accolto il ricorso ed annullato l’ordinanza - ingiunzione che si riferiva al suddetto verbale.
Lecce, 16 gennaio 2010
Giovanni D’AGATA
Componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore”
Multe: inesistenza del verbale in assenza di prova della sottoscrizione autentica sull’originale da parte di colui che lo ha redatto.
Il componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, segnala una sentenza del Giudice di Pace di Lecce.
E’ ormai giurisprudenza consolidata secondo cui sull’ente che adotta la sanzione per violazione alle norme del Codice della Strada incombe comunque l’onere di provare la legittimità del suo operato in caso di opposizione da parte del cittadino multato, come da anni ribadisce il sottoscritto componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA.
Nel caso preso in esame a seguito di un ricorso avverso un’ordinanza - ingiunzione prefettizia che si riferiva al rigetto di un’opposizione a verbale elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Lecce, quest’ultimo, quale autorità delegata dal Prefetto nel resistere in giudizio, aveva depositato quale originale del verbale notificato mediante copia meccanografica, altra ed identica copia meccanografica dello stesso che presentava firme riproduttive mediante scanner del dirigente comandante della Polizia locale e del responsabile del procedimento che ne attestava la conformità all’originale e la notifica.
Secondo il Giudice di Pace di Lecce avv. Silvano Trane con la sentenza n° 6692/2009 del 15/12/2009, che si rifà ad altri precedenti giurisprudenziali in materia, trattasi quest’ultimo di atto (ndr il verbale) che in assenza di sottoscrizione autentica da parte di colui il quale lo ha redatto non può ritenersi venuto mai in esistenza.
Per queste ragioni, il Gdp di Lecce ha accolto il ricorso ed annullato l’ordinanza - ingiunzione che si riferiva al suddetto verbale.
Lecce, 16 gennaio 2010
Giovanni D’AGATA
Componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore”
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