domenica 3 ottobre 2010

COMUNE DI MELISSANO AMMINISTRATO DA ROBERTO FALCONIERI K.O. - O PAGATE O SARA' PARALISI!

ECCO UNA DELLE SENTENZE
SCARICABILE DAL SITO "Melissano in Movimento"
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso n. 807 del 2010, proposto da:
- Gial Plast s.r.l., quale impresa capogruppo dell’a.t.i. Gialplast s.r.l./Soc. coop. Orizzonti Nuovi a r.l., in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Gualtiero Marra e Rocco Caputo, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Lecce alla piazza Mazzini 72;
contro
- il Comune di Melissano, non costituito;
per l’esecuzione
- del decreto ingiuntivo n. 221/2008 (464/08 reg. cont.) del 25.6.2008/4.7.2008 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Casarano;
- del decreto ingiuntivo n. 375/2008 (915/08 reg. cont.) del 7.11.2008/14.11.2008 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Casarano;
- del decreto ingiuntivo n. 276/2009 (726/09 reg. cont.) del 9.7.2009/17.7.2009 emesso
dal Giudice Unico del Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Casarano;
tutti non opposti e dichiarati esecutivi.
Visto il ricorso.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 22 luglio 2010 il dott. Ettore Manca e udito l’Avv. Leuci -in sostituzione dell’Avv. Marra.
Osservato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- Il Tribunale rileva, anzitutto, di essersi già pronunciato su analogo ricorso -il n. 196/10- proposto dalla Gialplast avverso il comune di Melissano, pure esso relativo all’esecuzione di decreti ingiuntivi emessi dall’A.G.O. per il pagamento di somme afferenti all’appalto aggiudicato dalla predetta Amministrazione in favore dall’a.t.i. ricorrente.
2.- Con sentenza di questa Sezione in data 12.3.2010, n. 734, in specie, veniva statuito quanto segue:
- “Considerato che la società ricorrente ha richiesto l’ottemperanza dei decreti ingiuntivi di cui in epigrafe dei quali, secondo quanto dichiarato nel ricorso, due di essi […] avrebbero ricevuto un’esecuzione solo parziale, mentre nessuna esecuzione è stata data al terzo […].
Osservato che tale tesi non risulta contraddetta dalla difesa dell’Amm.ne Com.le la quale si limita a rilevare che quest’ultima, con delibera di C.C. […], ha invitato gli uffici preposti a ripianare i debiti esistenti, fra cui quello della Gialplast, e che pertanto avrebbe avviato il procedimento necessario al fine di dare completa esecuzione ai decreti ingiuntivi citati;
Ritenuto che la circostanza suindicata dimostri la perdurante inottemperanza della p.a. intimata alla completa ed esatta esecuzione dei decreti ingiuntivi di cui sopra;
Ritenuto, altresì che, conformemente all’orientamento ormai pacifico della giurisprudenza amministrativa, non sussistono più dubbi in merito all’ammissibilità del ricorso per ottemperanza nei confronti dei decreti ingiuntivi divenuti definitivi per mancata opposizione nei termini.
Il decreto ingiuntivo non opposto, infatti, definendo la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, ha valore di cosa giudicata agli effetti della proposizione del ricorso per ottemperanza contemplato dagli artt. 37, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e 27, t.u. 26 giugno 1924, n. 1054 (T.a.r. Puglia, Sez. I di Lecce, 17 luglio 2008, n. 2221).
Con riferimento al caso di specie, il Collegio rileva la regolarità in rito del proposto ricorso per l’ottemperanza atteso che i decreti ingiuntivi di cui in premessa hanno valore di cosa giudicata, essendone stata dimostrata agli atti l’esecutorietà per mancata opposizione nei termini di legge.
Ritenuto, peraltro, soddisfatti gli ulteriori requisiti di cui agli artt. 90 e 91 del r.d. 7 agosto 1907, n. 642, in quanto la ricorrente ha provveduto a mettere in mora l’Amm. Com.le mediante la notifica di un formale atto di diffida in data […], nonché di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997 e ss.mm.ii, secondo cui l’azione esecutiva nei confronti della p.a. debitrice non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di 120 giorni, decorrente dalla notifica all’Amministrazione del titolo esecutivo.
Rilevato che conclusivamente il ricorso per ottemperanza in oggetto deve essere accolto e, conseguentemente, deve essere dichiarato l’obbligo del Comune di Melissano di dare piena esecuzione ai decreti ingiuntivi di cui in epigrafe e che, conseguentemente, va ordinato alla predetta Amm.ne Com.le, nel termine di giorni […] decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente decisione, di corrispondere alla ricorrente tutte le somme indicate nei decreti ingiuntivi di cui in epigrafe, ivi comprese le spese della procedura monitoria ivi indicate oltre i.v.a. e c.a.p. come per legge, nonché le relative spese di registrazione.
Il Collegio, inoltre, nomina sin da ora […] quale Commissario ad acta, affinché provveda in luogo dell’Amministrazione, in caso di perdurante inerzia di quest’ultima, nell’ulteriore termine di giorni […]” (T.a.r. Lecce, II, 12.3.2010, n. 734).
3.- Richiamate le considerazioni fin qui esposte quali parti integranti di questa motivazione, dunque, e rilevato che i presupposti formali e sostanziali prima indicati sono ravvisabili anche nel caso in esame (cfr. i tre decreti, muniti di formula esecutiva, e la diffida e messa in mora notificata l’1.2.10), il Tribunale:
a) ordina al Comune di Melissano di corrispondere alla ricorrente, nel termine di giorni 30 decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, tutte le somme indicate nei decreti ingiuntivi di cui in epigrafe, compresi gli accessori di legge e le spese della procedura monitoria ivi precisate;
b) nomina sin da ora il Dr. Giuseppe Iannone quale commissario ad acta affinché, munito di tutti i poteri a ciò necessari, provveda in luogo dell’Amministrazione, in caso di perdurante inerzia di quest’ultima, nell’ulteriore termine di giorni 60.
4.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella somma di euro 1.000, oltre i.v.a. e c.a.p..
5.- Delega il Presidente della Sezione alla liquidazione dell’eventuale compenso spettante al Commissario ad acta, posto a carico dell’Amm.ne intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, accoglie il ricorso n. 807/10 indicato in epigrafe e, per l’effetto, ordina al Comune di Melissano ed al nominato Commissario ad acta di provvedere nei termini indicati in motivazione all’esatta e completa ottemperanza ai decreti ingiuntivi indicati in premessa.
Delega il Presidente della Sezione alla liquidazione delle competenze del Commissario ad acta, che pone a carico dell’A.C. intimata.
Condanna il Comune di Melissano al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.000 -ed accessori di legge, oltre all’eventuale compenso spettante al Commissario ad acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 22 luglio 2010, con l’intervento dei Magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF, Estensore
Patrizia Moro, Primo Referendario
Luca De Gennaro, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

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