domenica 14 marzo 2010

LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA PER I NUOVI POLITICI CATTOLICI (TERZA PARTE)

6 marzo 2010
Tratto da ZENIT.org

Continua la pubblicazione del discorso pronunciato il 19 febbraio scorso a Riccione dal Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato vaticano, intervenendo a una riunione dell'associazione Rete Italia.
Il codice di Camaldoli [9]
Delle tante iniziative organizzate da gruppi di cattolici, viene ancora oggi ricordata quella cosiddetta del Codice di Camaldoli.
Desidero parlarne abbastanza diffusamente con la speranza che nel nostro tempo così travagliato, gruppi di giovani intelligenti e impegnati, animati da guide competenti - ad esempio un professore ben preparato - e magari seguiti, a livello formativo, anche da saggi sacerdoti, possano diventare laboratori di nuovi progetti in campo politico e amministrativo.
Dal 18 al 24 luglio 1943 il Gruppo dei Laureati Cattolici, guidato da Mons. A. Bernareggi, assistente dei laureati dell'Azione Cattolica, tenne a Camaldoli il suo sesto raduno, che si rivelò decisivo per la Costituente. In particolare, gli intenti del gruppo di cattolici che redasse il Codice non solamente erano precisi e ambiziosi, ma diedero fiducia all'intero mondo cattolico.
L'intento era, da un lato, di «scegliere nella ricca miniera della dottrina contenuta nel Magistero della Chiesa le enunciazioni che più si attanagliano alle concrete situazioni storiche, alle necessità contingenti», dall'altro, di mettere a contatto con quelle enunciazioni «tutta la complessa problematica che si presenta in concreto a chi consideri oggi la vita economica e sociale» [10].
La struttura del Codice era formata da un'introduzione di carattere fondativo e da sette nuclei tematici. Nella parte introduttiva, intitolata «Premessa sul fondamento spirituale della vita sociale», si ribadiva la centralità della persona umana come valore indisponibile che precede qualsiasi pretesa da parte della Stato. Era evidente la presa di posizione contro le pretese assolutizzanti dello Stato etico nazi-fascista, così come dei regimi comunisti. Il riferimento filosofico e antropologico era il personalismo comunitario, che conciliava le esigenze della persona con la sua indole relazionale e sociale, contro la deriva individualistico - libertaria, lontana dall'ordine sociale ispirato cristianamente.
I sette nuclei tematici del Codice includevano i grandi temi su cui si doveva fondare una Costituzione di un Paese democratico: lo Stato; la famiglia; l'educazione; il lavoro; la destinazione e la proprietà dei beni materiali; la loro produzione e il loro scambio; l'attività economica pubblica; la vita internazionale. È sorprendente come molti dei 76 enunciati abbiano ispirato a livello morale i costituenti della Prima e della Terza Sottocommissione della Costituente. La loro redazione, sintetica e chiara, è corredata da numerosi riferimenti ai documenti pontifici come le encicliche sociali o i Radiomessaggi di Pio XII, ma anche a documenti quali le encicliche Non abbiamo bisogno e Mit brennender Sorge di Pio XI. Inoltre sono frequenti anche molti richiami alla dottrina tomista.
La parte iniziale che ispirò i princìpi della Costituzione è centrata sulla categoria di relazione. Il Codice inizia affermando: «L'uomo è un essere essenzialmente socievole: le esigenze del suo spirito e i bisogni del suo corpo non possono essere soddisfatti che nella convivenza». La società si deve fondare non su «una somma di individui», ma «sull'unione organica di uomini, famiglie e gruppi determinata dallo stesso fine, il bene comune, e dall'effettiva convergenza delle volontà umane verso la sua attuazione, sotto la guida di un principio autoritario proprio» (n. 3). La società organizzata a Stato è «un'unità d'ordine» (n. 4), e il suo fine «è la promozione del bene comune» (n. 6). Da questo discende che «la sovranità statale non è illimitata, i suoi confini sono segnati dalla sua ragione di essere che è la promozione del bene comune» (n. 8); mentre le funzioni specifiche dello Stato devono essere quelle «dell'organizzazione e tutela del diritto e dell'intervento nella vita sociale» (n. 13).
Tra i punti di rilievo a livello morale c'è quello che tocca la coscienza. I redattori del Codice sottolineano che la dignità della persona, come essere relazionale, oltre ad aver bisogno per esprimersi di una società e di essere tutelata da uno Stato, deve rendere consapevoli della bontà della norma e, per favorire il bene comune, può addirittura obiettare per «limitazioni e rinuncia» (n. 12) davanti a disposizioni precise. La libertà di coscienza era già nel 1943 «un'esigenza da tutelare fino all'estremo limite della compatibilità col bene comune» (n. 13).
Nella parte dedicata al «campo politico» si sottolinea come i cittadini non siano dei semplici sudditi, ma per essere veri cittadini essi debbano responsabilmente «perseguire il proprio interesse tenendo conto delle esigenze superiori del bene comune», a tal punto che il Codice prevede anche il dono della vita, valore assoluto per il Vangelo, in favore degli altri consociati: «I singoli sono tenuti a sacrificare se stessi anche fino a rimettervi la propria terrena esistenza, quando fosse necessario per il bene generale della comunità» (n. 25).
Sui rapporti tra Chiesa e Stato il Codice getta le basi dell'art. 7 della Costituzione, che regola i rapporti tra lo Stato e la Chiesa: «Chiesa e Stato hanno due fini diversi. La Chiesa rigenera gli uomini alla vita della Grazia nel tempo e li guida al pieno possesso di Dio nell'eternità; lo Stato mira a provvedere gli uomini di una sufficienza di beni terreni e coopera al progresso in ogni campo» (n. 27). «Lo Stato deve riconoscere la missione divina della Chiesa, acconsentirle piena libertà nel suo campo, regolare di comune accordo lealmente le materie miste [...], informare la sua molteplice attività ai princìpi della morale cristiana» (n. 28).
La famiglia e la scuola sono concepiti come due istituzioni educatrici della società. La parte della famiglia ha una impostazione ben precisa. Il matrimonio, su cui si basa, è soggetto al regime della Chiesa e doveva essere indissolubile anche per la legislazione civile, mentre allo Stato spetta il compito di aiutarla, custodirla, spingerla nell'adempimento dei suoi doveri, supplire alle sue deficienze, completare la sua opera nell'ordine civico (cfr n. 5).
La parte dedicata alla «vita economica» è quella che ispirò E. Vanoni e A. Fanfani nella Terza Sottocommissione della Costituente. Essa è strutturata su otto princìpi morali: «1) la dignità della persona umana, la quale esige una bene ordinata libertà del singolo anche in campo economico; 2) l'uguaglianza dei diritti di carattere personale, nonostante le profonde differenze individuali, provenienti dal diverso grado di intelligenza, di abilità, di forze fisiche ecc.; 3) la solidarietà, cioè il dovere della collaborazione anche nel campo economico per il raggiungimento del fine comune della società; 4) la destinazione primaria dei beni materiali a vantaggio di tutti gli uomini; 5) la possibilità di appropriazione nei diversi modi legittimi, fra i quali è preminente il lavoro; 6) il libero commercio dei beni nel rispetto della giustizia commutativa; 7) il rispetto delle esigenze della giustizia commutativa nella remunerazione del lavoro; 8) il rispetto della esigenza della giustizia distributiva e legale nell'intervento dello Stato» (n. 3).
Un ulteriore elemento di novità è quello di aver accolto la logica del gioco democratico e il ruolo regolatore e perequativo dello Stato nel garantire la giustizia sociale per tutti, specialmente per i più poveri. In questo senso si è parlato di «terza via», come una delle scelte qualificanti introdotte nell'ordinamento statale, proposta dal Codice di Camaldoli. Il testo contiene anche il rifiuto dell'antico «diritto di guerra» per promuovere la pace e la giustizia fra i popoli, e chiede una limitazione della sovranità nazionale a favore di organizzazioni sopra-nazionali. Il Codice si chiude con una parte sull'emigrazione, in cui prevede che lo Stato si adoperi per proteggere gli emigrati «durante il loro esodo», favorirne la crescita e tutelarne i risparmi e le rimesse. Allo stesso modo, è sorprendente leggere nel testo come «lo Stato deve accordare agli stranieri emigrati nel suo territorio, rispetto e tutela»; ha poi il compito di promuovere la legislazione internazionale del lavoro «secondo i princìpi di una giustizia sociale per favorire una effettiva solidarietà tra tutti i popoli» e favorire l'assistenza spirituale agli emigrati «a mezzo delle speciali istituzioni a questo fine promosse dalla carità cristiana e provvedendoli di scuole nazionali».

(3-Continua)

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